Disoccupazione, se hai lavorato pochi giorni ti spetta lo stesso: ecco il ‘trucchetto’ legale per ottenerla | Tra i giovani ha già spopolato

Soldi portafoglio

Soldi portafoglio (Depositphotos) - palermolive.it

Per ottenere la Naspi sono necessarie almeno 13 settimane di lavoro, ma esiste un’eccezione che consente comunque di poterla riscuotere

Molti lavoratori dipendenti quando terminano il loro rapporto con un’azienda sperano di poter beneficiare per qualche tempo dell’indennità di disoccupazione, meglio nota con il nome Naspi.

Ovviamente ci sono dei parametri da rispettare per poterla ottenere. Di base bisogna aver lavorato almeno 13 settimane negli ultimi 4 anni, in modo tale da maturare un assegno il cui importo mensile quest’anno non potrà superare i 1.470,99 euro mensili.

Chi non rientra in questa casistica deve pazientare e maturare le settimane che servono. Inoltre il rapporto di lavoro deve essere interrotto dal datore (licenziamento o termine del contratto). Chi va via di sua spontanea volontà deve dimostrare che ciò è avvenuto per giusta causa.

In questa sede però ci concentreremo su un altro aspetto e su un’alternativa che consente di poter avere la disoccupazione anche con meno settimane di servizio. Non resta che capire come funzione questo escamotage.

Indennità disoccupazione rimpatriati: a chi spetta

Tutto sta nell’andare a lavorare all’estero anche solo per pochi giorni e poi fare rientro in Italia. Non si tratta di nulla di illegale, anzi al contrario è previsto dalla Legge numero 402 del 25 luglio del 1975 che disciplina appunto l’indennità di disoccupazione per lavoratori rimpatriati.

I requisiti da soddisfare per accedere alla misura sopracitata sono sostanzialmente due. Il primo è che il ritorno in patria deve avvenire entro 180 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. Il secondo è che entro 30 giorni dalla data di rimpatrio bisogna rendere la Dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (Did). La durata massima è comunque di 180 giorni.

Soldi
Soldi (Depositphotos) – solofinanza.it

Quanto si può ottenere e come presentare la domanda

Andando invece nel dettaglio delle cifre l’indennità è pari al 30% della retribuzione convenzionale dell’anno di riferimento della prestazione così come determinato dagli appositi decreti ministeriali. Come riportato da “Money.it” la prestazione decorre dal giorno del rimpatrio a meno che il soggetto disoccupato non abbia dato la disponibilità a lavorare entro 7 giorni.

Per poter presentare la domanda chi ha lavorato in uno stato che applica la normativa comunitaria deve allegare il documento portatile U1 nel quale sono riportati i periodi di assicurazione, le date e la motivazione della cessazione del lavoro. Per gli stati esteri non convenzionati deve allegare invece un’apposita dichiarazione che attesta il licenziamento il mancato rinnovo contrattuale rilasciata dal datore di lavoro estero o dall’autorità consolare competente.