Fondo di sospensione mutui prima casa ecco come funziona e a chi si rivolge e quali sono i requisiti per l’accesso
Il Fondo di sospensione mutui per l’acquisto della prima casa è uno strumento destinato a sostenere i cittadini che si trovano in temporanea difficoltà economica. Consente di sospendere il pagamento delle rate del mutuo in presenza di eventi che incidono negativamente sul reddito del nucleo familiare, offrendo un supporto concreto a chi ha sottoscritto un mutuo per la propria abitazione principale.
Dal 1° gennaio 2024, il fondo è accessibile solo se sussistono specifici requisiti: l’ISEE del richiedente non deve superare i 30.000 euro, il mutuo deve avere un importo massimo di 250.000 euro e non deve aver già usufruito dei 18 mesi complessivi di sospensione previsti. Le sospensioni già concesse autonomamente dalla banca concorrono al calcolo del periodo massimo.
Il fondo copre diverse situazioni che possono ridurre temporaneamente la capacità di pagamento. Tra queste rientrano la sospensione dal lavoro o la riduzione dell’orario lavorativo di almeno 30 giorni consecutivi, la cessazione del rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato, la morte o il riconoscimento di handicap grave o invalidità civile superiore all’80%. Tali eventi devono essersi verificati dopo la stipula del mutuo e nei tre anni precedenti la richiesta.
La sospensione può essere concessa fino a 6 mesi se la riduzione o sospensione lavorativa dura tra 30 e 150 giorni, fino a 12 mesi per periodi tra 151 e 302 giorni, e fino a 18 mesi se l’evento si protrae oltre 303 giorni. Questa flessibilità consente di adattare il sostegno alle diverse situazioni dei mutuatari, garantendo un sollievo proporzionato alla durata della difficoltà economica.
Il DL 17 marzo 2020 ha previsto che, in caso di sospensione, il fondo rimborsa il 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione. Questo meccanismo riduce l’impatto finanziario per i beneficiari, rendendo la sospensione più sostenibile e limitando gli oneri aggiuntivi legati al mutuo.
La richiesta va presentata presso la banca erogatrice del mutuo, corredata di documenti di identità e della documentazione attestante l’evento che giustifica la sospensione. In caso di cessazione del lavoro o dimissioni per giusta causa, è necessario allegare lettere di licenziamento, contratti, sentenze o atti transattivi. Per handicap grave o invalidità, serve il certificato rilasciato dalla commissione ASL competente.
La gestione del fondo e la verifica dei requisiti spettano a Consap, che comunica l’esito dell’istruttoria alla banca entro 15 giorni solari e consecutivi dal ricevimento della domanda. La banca, a sua volta, informa il mutuatario dell’esito della richiesta e procede con la sospensione delle rate, qualora siano soddisfatti tutti i requisiti.
Per facilitare l’accesso al fondo, le banche mettono a disposizione moduli di domanda e guide operative. La modulistica completa è scaricabile nella sezione dedicata del sito della banca o di Consap. Questo percorso garantisce trasparenza e uniformità nella gestione delle richieste, rendendo più chiara e semplice la fruizione del fondo da parte dei cittadini.