Fisco senza pietà | l’Agenzia delle Entrate stringe la morsa: migliaia di italiani nel mirino

Agenzia delle Entrate - fonte pexels - palermolive.it

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Concordato preventivo biennale, un focus sulle novità 2025: attenzione ai conti correnti e alle fatture elettroniche

Con la circolare n. 9 del 2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito un’analisi dettagliata della disciplina del concordato preventivo biennale, introdotto dal D.Lgs. n. 13/2024 e aggiornato dal Decreto correttivo-bis, D.Lgs. n. 81/2025. L’occasione è servita per chiarire alcuni punti critici e ribadire l’importanza di aderire correttamente al procedimento, evidenziando anche le misure di controllo rafforzato nei confronti dei contribuenti che non rispettano le disposizioni.

Il documento di prassi sottolinea come, secondo l’art. 34, comma 2, del Decreto CPB, l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza siano chiamate a potenziare la capacità operativa per vigilare su chi non aderisce al concordato preventivo biennale o ne decade. In pratica, i contribuenti che scelgono di non aderire o che decadono dagli effetti del CPB saranno sottoposti a verifiche più rigorose e sistematiche, con un impegno operativo superiore rispetto al passato.

Nell’ambito dell’attività di controllo, l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza potranno sfruttare tutte le informazioni disponibili nei sistemi interconnessi. Questo include dati provenienti dalle banche dati fiscali, dagli archivi pubblici e dai registri catastali, fino all’Anagrafe dei conti finanziari. L’accesso e l’incrocio di queste informazioni permettono un monitoraggio più accurato delle posizioni dei contribuenti che non aderiscono al CPB.

Tra gli strumenti a disposizione dei verificatori vi sono anche le movimentazioni dei conti correnti, il saldo iniziale e finale dei conti, nonché i dati delle fatture elettroniche. Questi elementi consentono di verificare eventuali discrepanze tra la realtà economica e la dichiarazione fiscale, offrendo un quadro completo della situazione patrimoniale e reddituale dei soggetti non aderenti al concordato.

Protezione per chi aderisce al CPB

Al contrario, i contribuenti che scelgono di aderire alla proposta dell’Agenzia godono di importanti benefici. Per i periodi d’imposta oggetto del concordato, non possono essere effettuati accertamenti basati su presunzioni semplici, come previsto dall’art. 19, comma 3, del Decreto CPB. Questo rappresenta un vantaggio significativo, riducendo il rischio di contestazioni fiscali e assicurando maggiore certezza nel calcolo dei tributi dovuti.

Il riferimento all’art. 9-bis del decreto-legge n. 50/2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 96/2017, stabilisce chiaramente quali siano i benefici riconosciuti ai contribuenti aderenti. Tra questi vi è l’esclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici ai sensi degli articoli 39 del D.P.R. n. 600/1973 e 54 del D.P.R. n. 633/1972. Ciò consente una gestione più sicura delle attività fiscali e maggiore tranquillità nella pianificazione tributaria.

Concordato preventivo – fonte pexels – palermolive.it

Decadenza dal concordato e conseguenze

Chi non rispetta le condizioni del CPB o ne decade perde i benefici e diventa oggetto di una maggiore attività di controllo. La decadenza comporta l’applicazione ordinaria delle regole fiscali e l’eventuale utilizzo di metodi analitico-induttivi per la ricostruzione del reddito. Questo meccanismo funge da deterrente contro comportamenti elusivi e stimola i contribuenti a rispettare le procedure previste dalla normativa.

La circolare n. 9/2025 conferma l’impegno dell’Agenzia delle Entrate nel garantire maggiore trasparenza e controllo nel sistema tributario. L’implementazione di strumenti di verifica incrociata e la previsione di benefici per chi aderisce correttamente al CPB rappresentano un equilibrio tra tutela dello Stato e protezione del contribuente onesto. L’obiettivo finale è incentivare comportamenti fiscali corretti, riducendo le possibilità di evasione e migliorando l’efficacia delle procedure di concordato preventivo biennale.