Termovalorizzatori, il Tar dichiara inammissibile il ricorso contro il piano della Regione Siciliana

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Il Tar Sicilia ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da una società contro il piano di gestione dei rifiuti della Regione Siciliana che prevede, fra l’altro, la realizzazione dei termovalorizzatori di Palermo e Catania. A renderlo noto è la Regione stessa, ricordando che il ricorso mirava all’annullamento dell’ordinanza del commissario straordinario per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti, con cui era stato adottato l’aggiornamento del piano e del parere istruttorio conclusivo (Pic) della commissione tecnica specialistica (Cts), del decreto assessoriale relativo alla valutazione ambientale strategica (Vas) e della delibera di Giunta di apprezzamento dello stesso piano.

Schifani: “Il percorso è ormai tracciato”

L’azione legale era rivolta contro la presidenza del Consiglio dei ministri, il ministero dell’Ambiente, la presidenza della Regione Siciliana, il commissario straordinario, gli assessorati regionali dell’Energia e dei servizi di pubblica utilità e del Territorio e dell’ambiente. La difesa delle istituzioni citate è stata curata dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo.

“È la prima sentenza che respinge un ricorso contro il Piano rifiuti – commenta il presidente della Regione Siciliana e commissario straordinario, Renato Schifani – altri procedimenti sono ancora pendenti, ma attendiamo con fiducia le decisioni dei giudici, certi di avere sempre operato nel rispetto delle regole e nell’interesse della collettività. Il percorso è ormai tracciato e andiamo avanti convinti che la realizzazione dei termovalorizzatori consentirà una gestione più efficiente dei rifiuti: meno discariche, minori costi e maggiori livelli di igiene, con un miglioramento concreto della qualità della vita dei siciliani”.

Il Tar Sicilia, si spiega nella nota della Regione, ha considerato inammissibile il ricorso della società, posta in amministrazione giudiziaria, perché “la promozione di una lite, in quanto atto di straordinaria amministrazione, andava preventivamente autorizzata dal giudice delegato”.