Disastro IMU, sospese tutte le esenzioni: da ora va pagata sempre | Tassati pure ruderi e catapecchie
Esenzione IMU - Pixabay - PalermoLive.it
La Cassazione chiarisce: l’Imu si paga anche per immobili inagibili o inutilizzabili, una mazzata per i contribuenti
La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 27017 dell’8 ottobre 2025, ha stabilito in maniera definitiva che l’Imu va corrisposta anche per immobili non abitabili, privi di agibilità o soggetti a ordine di demolizione. La decisione fa chiarezza su una questione spesso controversa, fornendo un punto di riferimento per contribuenti, professionisti e amministrazioni locali.
Secondo la Corte, l’obbligo di versamento dell’Imu sorge finché l’immobile esiste fisicamente e risulta, o può risultare, iscritto al catasto edilizio urbano. Lo stato di conservazione o la possibilità concreta di utilizzare l’edificio non incidono sull’imposta. Anche immobili destinati alla demolizione o privi di agibilità devono quindi essere tassati.
La vicenda riguarda una s.r.l. in liquidazione coinvolta in una procedura fallimentare. Il curatore aveva impugnato un avviso di accertamento del Comune per il pagamento della Tari, contestando anche l’Imu per immobili sottoposti a sequestro e ordini di demolizione. L’argomento principale era che, non essendo utilizzabili né aventi valore commerciale, gli edifici non dovessero essere soggetti a tassazione.
Nei primi due gradi di giudizio, sia la Commissione Tributaria Provinciale sia quella Regionale hanno respinto il ricorso della s.r.l. La Cassazione, investita della questione, ha confermato l’orientamento dei giudici tributari, precisando che l’iscrizione al catasto è già sufficiente a far nascere l’obbligo di versamento dell’imposta.
Non serve l’agibilità né l’utilizzabilità
La Corte sottolinea che per l’Imu non è necessario il possesso del certificato di agibilità né la possibilità concreta di usare l’edificio. Ciò significa che anche immobili con vincoli amministrativi, ordini di demolizione o destinati a lavori futuri devono essere considerati imponibili, a prescindere dalla loro condizione d’uso.
La sentenza non esclude la possibilità di usufruire della riduzione del 50% dell’Imu prevista per immobili inagibili o inabitabili. Tuttavia, tale agevolazione si applica solo in presenza di condizioni oggettive, documentate e verificabili, come cedimenti strutturali o danni derivanti da eventi naturali. La semplice mancanza di agibilità amministrativa non basta a ottenere lo sconto.

Ordini di demolizione e obbligo di pagamento
Particolarmente rilevante è il chiarimento sugli immobili soggetti a demolizione. La Corte afferma che un ordine comunale non esonera dal pagamento: l’imposta resta dovuta finché l’immobile esiste materialmente. Solo con l’effettiva demolizione il fabbricato cessa di essere tale, passando a terreno edificabile con un regime fiscale differente.
La sentenza 27017/2025 rappresenta un chiarimento definitivo: per i proprietari e gli operatori del settore immobiliare, l’Imu si paga finché l’immobile esiste. L’obbligo fiscale non dipende dalla regolarità urbanistica né dall’utilizzabilità, ma dalla semplice esistenza materiale della costruzione. Solo con l’abbattimento reale del bene l’imposta viene meno, sancendo un principio di certezza normativa e operativa per l’intero settore.
