Case brutte, se sono fatte così non pagano IMU: esenti a vita | Ti levi di dosso un peso terribile

Esanero IMU - fonte pexels - palermolive.it

IMU 2025 sui terreni agricoli e case, regole, esenzioni e novità scadenze e modalità di pagamento

Per il 2025, i proprietari e i titolari di diritti reali su terreni agricoli sono chiamati a rispettare le scadenze ordinarie per il versamento dell’IMU: il 16 giugno per l’acconto o la prima rata, e il 16 dicembre per il saldo. Per il pagamento della prima rata si applicano le aliquote deliberate per l’anno precedente, mentre per la seconda rata valgono quelle aggiornate dai Comuni con delibera. Se un Comune non approva nuove aliquote, restano in vigore quelle già adottate l’anno precedente.

L’imposta non ricade solo sul proprietario, ma anche su chi detiene un altro diritto reale sul terreno: usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie. Inoltre, l’IMU è dovuta dal concessionario nel caso di aree demaniali e dal locatario nel caso di leasing. Questo rende l’imposta particolarmente estesa, poiché coinvolge più soggetti rispetto al semplice proprietario del terreno.

Esistono diverse situazioni che consentono di non versare l’imposta. Sono esenti i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti alla previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione. Non pagano l’IMU nemmeno i terreni situati nelle isole minori indicate dalla legge del 2001, quelli a destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva e indivisibile, e i terreni ricadenti in aree montane o di collina delimitate secondo i criteri del Ministero delle Finanze.

Con il decreto del 7 luglio 2023, è stata confermata la possibilità per i Comuni di diversificare le aliquote in base all’utilizzo del terreno, alla collocazione o alla proprietà da parte di Enti del Terzo Settore e Onlus. Questa autonomia consente agli enti locali di applicare criteri più aderenti alle caratteristiche del territorio, purché rispettino principi di ragionevolezza e proporzionalità. Le aliquote diventano effettive solo se pubblicate sul sito del Dipartimento delle Finanze entro il 28 ottobre dell’anno di riferimento.

IMU per terreni incolti e orti

Secondo la giurisprudenza, anche i terreni incolti e gli orti rientrano nella categoria agricola. Nei Comuni montani questi terreni sono esenti, mentre nelle zone di pianura l’esenzione spetta solo a coltivatori diretti e IAP. Restano invece soggetti al pagamento i terreni di proprietari che non hanno tali qualifiche. Sono esclusi dall’imposta solo gli orticelli coltivati in maniera occasionale, senza organizzazione imprenditoriale.

La base imponibile per l’IMU agricola si calcola rivalutando del 25% il reddito dominicale e moltiplicandolo per il coefficiente 135. Su questo valore si applica l’aliquota deliberata dal Comune. L’aliquota ordinaria è fissata allo 0,76%, ma i Comuni possono aumentarla o diminuirla fino a un massimo di 0,3 punti percentuali, portandola quindi da un minimo dello 0,46% a un massimo dell’1,06%.

Pagamento IMU (fonte studiodelucca – palermolive.it

Terreni edificabili e differenze con quelli agricoli

Un discorso a parte riguarda i terreni edificabili, che non sono considerati agricoli ai fini IMU. Per essi la base imponibile è calcolata sul valore venale al 1° gennaio dell’anno di riferimento, tenendo conto di fattori come l’indice di edificabilità, la destinazione d’uso e i prezzi di mercato. È prevista un’esenzione solo se il terreno edificabile è posseduto e condotto da un coltivatore diretto o da un IAP.

L’IMU sui terreni agricoli rappresenta una voce importante per le finanze comunali, ma anche un onere significativo per i contribuenti. Le numerose esenzioni, le regole diversificate per montagna e pianura, e la possibilità di modificare le aliquote rendono questa imposta complessa da applicare. È quindi fondamentale che i contribuenti consultino con attenzione le delibere comunali e le tabelle ministeriali per comprendere l’esatta misura dell’imposta dovuta e rispettare correttamente le scadenze.