Cartelle esattoriali: se hai questo indirizzo PEC non le devi più pagare | Non ti arrivano nemmeno, è UFFICIALE

Cartelle e notifiche Pec - fonte pexels - palermolive.it

Notifiche PEC nulle se la casella è piena, la svolta della Cassazione: sentenza storica che cambia la vita dei contribuenti

L’ordinanza 25084 del 12 settembre 2025 della Corte di Cassazione segna una svolta storica nel mondo delle notifiche telematiche. Con questa decisione, i Supremi Giudici stabiliscono che le notifiche inviate a caselle PEC piene sono nulle, ribaltando anni di prassi giuridica consolidata. Il principio fondamentale è chiaro: se il destinatario non può prendere conoscenza dell’atto, la notifica non si perfeziona.

La sentenza trae origine dal caso di un architetto multato dal proprio ordine professionale con la sospensione dell’attività per 150 giorni. La comunicazione era stata inviata a una casella PEC piena, quindi il destinatario non ha mai ricevuto l’atto e non ha potuto impugnarlo entro i termini previsti. La Cassazione ha chiarito che, in questi casi, la notifica non può considerarsi valida e i termini di impugnazione non decorrono.

Fino a oggi, le notifiche via PEC erano considerate valide anche se la casella del destinatario risultava piena. Questo significava che il contribuente doveva controllare costantemente la propria posta elettronica certificata, altrimenti rischiava di vedersi recapitare sanzioni senza possibilità di difesa. Con l’ordinanza del 12 settembre, questo meccanismo è stato completamente ribaltato.

La sentenza non elimina il dovere del cittadino di mantenere la casella PEC operativa, ma ridefinisce i confini della responsabilità. Il contribuente deve avere la garanzia di conoscere gli atti a suo carico, senza che la gestione tecnica della casella diventi un ostacolo al diritto di difesa. L’equilibrio tra obbligo e tutela è quindi stato ristabilito.

Differenze con il processo civile telematico

Nel processo civile telematico, se una notifica PEC fallisce, il sistema genera un avviso sul Portale dei Servizi Telematici, garantendo che il destinatario possa comunque conoscere l’atto. In questo caso, anche con una casella piena, la notifica è valida. La Cassazione evidenzia però che, quando non esistono sistemi analoghi di garanzia, la notifica fallita non può essere considerata perfezionata.

Secondo l’articolo 149-bis del Codice di procedura civile, la notifica si perfeziona solo quando l’atto è effettivamente disponibile nella casella del destinatario e viene generata la Ricevuta di Avvenuta Consegna. Se la casella è piena, la ricevuta non viene prodotta e la notifica rimane nulla, in quanto l’atto non è entrato nella possibilità di conoscenza del destinatario.

Sentenza Cassazione – fonte pexels – palermolive.it

Distinzione con il rifiuto esplicito

La Corte chiarisce anche che la casella piena non equivale a un rifiuto esplicito. Il rifiuto è un atto consapevole e deliberato del destinatario, mentre una casella piena può essere colpa involontaria o sconosciuta al proprietario. Per questo motivo, la PEC piena non può mai essere equiparata a un diniego volontario di ricezione.

La decisione della Cassazione ha impatti rilevanti su cartelle esattoriali, multe e comunicazioni ufficiali. Gli enti dovranno garantire che le notifiche PEC vengano effettivamente recapitate, altrimenti rischiano di incorrere in nullità degli atti. Per i contribuenti, la sentenza rappresenta una tutela importante, riaffermando il principio che il diritto di difesa prevale sulla mera formalità telematica della notifica.