Bollette, pagamenti sospesi per sei mesi nei comuni colpiti dal ciclone “Harry”
Mediante una nota stampa pubblicata sul proprio sito ufficiale, l’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) ha reso noto di aver approvato un provvedimento d’urgenza con il quale “sospende per 6 mesi il pagamento di bollette e avvisi di pagamento di luce, gas, acqua e rifiuti a favore delle popolazioni delle Regioni Calabria, Sardegna e Sicilia, tra cui il Comune di Niscemi, interessate dagli effetti del Ciclone Harry a partire dal 18 gennaio 2026”.
Le motivazioni dell’Autorità
Il provvedimento è stato disposto con deliberazione dell’Autorità n. 20/2026/R/COM del 9 febbraio 2026, promulgata in considerazione “di particolari gravi calamità per le quali le autorità competenti hanno dichiarato lo stato di emergenza” con l’obiettivo “di tutelare la popolazioni colpite”, come avviene regolarmente a partire dal 2009.
Tale misura, scrive l’ARERA, si è resa necessaria poiché “nel mese di gennaio 2026, alcuni territori della Regione Calabria, Regione Autonoma della Sardegna e della Regione Siciliasono stati interessati da eventi meteorologici di eccezionale intensitàed estensione caratterizzati da forti raffiche di vento, precipitazioni intense e mareggiate, che hanno provocato inondazioni ed esondazioni marittime, allagamenti,movimenti franosi, danneggiamenti alla fascia costiera e alle aree interne, alle infrastrutture di trasporto, a edifici pubblici e privati, alle attività produttive ed alla rete dei servizi essenziali”.
L’Autorità, inoltre, ha dovuto anche tenere conto – come si legge nel testo della delibera – delle “diverse segnalazioni, da parte sia di clienti che di associazioni di consumatori operanti nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici” che hanno evidenziato “le difficoltà e le criticità connesse alla fornitura dell’energia elettrica, del gas, e all’erogazione dei servizi idrici e del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani”.
Cosa prevede la delibera ARERA
Alla luce dello stato d’emergenza proclamato dal Governo e delle tante segnalazioni ricevute, l’ARERA ha quindi provveduto a:
- sospendere per 6 mesi i termini di pagamento delle bollette già emesse, o ancora da emettere, a partire dalla data del 18 gennaio 2026. La sospensione riguarda anche “le eventuali fatture relative ai corrispettivi previsti dagli esercenti la vendita ovvero dai gestori del SII per le prestazioni di allacciamento, attivazione, disattivazione, voltura o subentro nonché gli avvisi di pagamento relativi a ulteriori corrispettivi eventualmente previsti dai gestori dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, fatti salvi i pagamenti già effettuati”;
- sospendere i provvedimenti a carico degli utenti morosi (come, ad esempio, la sospensione della fornitura), anche qualora la morosità sia maturata prima della data del 18 gennaio 2026, “al fine di garantire la fruizione dei servizi essenziali nelle aree colpite”.
I fornitori avranno anche la facoltà, ma non l’obbligo, di sospendere la fatturazione. In sostanza, quindi, il provvedimento elimina momentaneamente la ‘scadenza’ delle bollette per i prossimi sei mesi, alla luce delle condizioni emergenziali in cui versano i comuni colpiti da ‘Harry’. Se le aziende che distribuiscono acqua, luce e gas nei comuni interessati dallo stato di emergenza lo riterranno opportuno, potranno anche non inviare le bollette ai propri clienti fino a luglio prossimo.
Questo aspetto, però, è solo accennato nella delibera dell’ARERA; pertanto, è probabile che per evitare complicazioni di carattere amministrativo e operativo, i fornitori non implementeranno misure di questo tipo. Ulteriori provvedimenti da parte dell’Autorità potrebbero rendere più attuabile anche tale possibilità. Nel frattempo, gli utenti – oltre ad inviare l’autocertificazione richiesta – sono liberi di valutare se cambiare operatore, optando per modelli più trasparenti e convenienti, alla luce del momento particolarmente delicato ma anche in ottica futura.
In tal senso, ad esempio, le offerte luce casa di Reset Energia possono rappresentare una valida alternativa per gli utenti che vogliono tenere maggiormente sotto controllo i costi. L’azienda, infatti, propone un servizio di fornitura in abbonamento a canone mensile, ossia un importo ‘bloccato’ nel quale rientrano le imposte, l’IVA e gli oneri generali di sistema. Il canone varia a seconda della fascia di consumo prescelta – tra le tre proposte da Reset – che corrisponde ad un dato quantitativo di energia messo a disposizione del fornitore a copertura del fabbisogno energetico mensile.
Come usufruire della sospensione dei termini
Il provvedimento di sospensione non scatta in automatico. Come spiega l’Autorità, gli utenti che vogliono usufruirne devono presentare un’autocertificazione, compilando un apposito modulo. Il documento serve ad attestare che “l’utenza o fornitura è asservita ad un’abitazione o sede produttiva distrutta in tutto o in parte, ovvero sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità comunali”.
Il modulo, debitamente compilato in ogni sua parte, può essere inviato via e-mail, tramite posta elettronica certificata (PEC) oppure via posta ordinaria. In alternativa, i richiedenti possono utilizzare un format diverso a patto che esso riporti tutti gli elementi minimi indicati nel modulo scaricabile sul portale arera.it in allegato alla delibera. Le richieste in autocertificazione vanno inviate ai fornitori di acqua, luce e gas entro il 30 aprile 2026.
Cosa accade dopo i sei mesi di sospensione
Il provvedimento dell’ARERA regolamenta anche la ripresa dei pagamenti al termine del periodo di sospensione. L’autorità, al fine di tutelare i clienti e agevolare gli adempimenti ha disposto che:
- i fornitori di acqua, luce e gas devono “rateizzare gli importi i cui termini di pagamento sono stati sospesi, su un periodo minimo pari a 12 (dodici) mesi, senza discriminazione e senza applicazione di interessi a carico dei clienti e degli utenti”;
- la periodicità di rateizzazione deve coincidere con la frequenza di invio delle bollette di acqua luce e gas, o degli avvisi di pagamento per la tassa sui rifiuti urbani. Gli utenti possono richiedere, inoltre, “una frequenza maggiore rispetto alla frequenza di invio dell’avviso di pagamento ordinariamente applicata”;
- la rateizzazione non si applica agli importi inferiori a 50 euro.
Una volta terminato il periodo di sospensione dei termini, il venditore deve comunicare ai propri clienti:
- gli importi non pagati che sono oggetto di rateizzazione;
- il piano di rateizzazione proposto, senza ulteriori interessi a carico;
- la possibilità, per l’utente, di pagare senza rateizzazione oppure di dilazionare il pagamento a condizioni alternative a quelle proposte dal fornitore.
Gli esercenti, in aggiunta, saranno tenuti a informare i propri clienti, ossia a pubblicare sul proprio sito web le misure adottate con il provvedimento dell’Autorità di Regolazione, entro venti giorni dalla pubblicazione dello stesso.
