È il giorno del referendum, gli italiani chiamati alle urne: si vota oggi e domani
Si vota oggi per il referendum sulla giustizia. Gli italiani sono chiamati a esprimersi sul referendum confermativo della legge costituzionale recante: “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”. Un voto che, secondo i dati del Viminale, interessa 51.424.729 aventi diritto al voto, di cui 5.477.619 all’estero.
I seggi saranno aperti nella giornata di oggi, dalle 7 alle 23, e nella giornata di domani, lunedì 23 marzo, dalle 7 alle 15. Non è previsto quorum, dunque l’esito dipenderà esclusivamente dai voti validamente espressi. Con il “sì” si andrà a confermare la riforma e a consentirne dunque l’entrata in vigore; il “no” invece indica la volontà di respingerla e mantenere l’attuale assetto della magistratura.
Referendum, gli italiani votano sulla riforma della giustizia
Il nucleo centrale della riforma della giustizia è la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri, oggi appartenenti allo stesso ordine. I due percorsi professionali diventeranno distinti fin dall’inizio, con una separazione più marcata tra chi accusa e chi giudica nel processo penale. Secondo i sostenitori della riforma, ciò andrebbe a rafforzare il principio del “giudice terzo”; per i critici spaccherebbe l’unità della magistratura.
C’è anche la creazione di due Consigli Superiori della Magistratura, uno per i giudici e uno per i pm, entrambi con le attuali funzioni, relative a assunzioni, promozioni, trasferimenti e valutazioni professionali. Molto discussa la selezione dei componenti dei due Csm che avverrà, almeno in parte, con il sorteggio. La presidenza di entrambi i Csm sarebbe infatti attribuita al Presidente della Repubblica, mentre sono membri di diritto del Consiglio superiore della magistratura giudicante e del Consiglio superiore della magistratura requirente, rispettivamente, il primo Presidente della Corte di Cassazione e il Procuratore generale della Corte di Cassazione. Gli altri componenti sarebbero invece estratti a sorte, per un terzo da un elenco di professori e avvocati compilato dal Parlamento in seduta comune e, per i restanti due terzi, rispettivamente, tra i magistrati giudicanti e tra i magistrati requirenti. Si prevede, inoltre, che i vicepresidenti di ciascuno degli organi siano eletti fra i componenti sorteggiati dall’elenco compilato dal Parlamento. I componenti designati mediante sorteggio durano in carica quattro anni e non possono partecipare alla procedura di sorteggio successiva. I componenti non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.
L’obiettivo dichiarato della riforma è ridurre il peso delle correnti interne alla magistratura, ma i contrari sottolineano il rischio di una minore rappresentatività.
Un altro cambiamento importante riguarda la disciplina dei magistrati. Oggi le sanzioni disciplinari sono gestite dal Csm. Con la riforma, sarebbe creata una nuova Alta Corte disciplinare che giudica i magistrati in materia disciplinare, opera come organo autonomo e decide sia in primo che in secondo grado, senza ricorso in Cassazione.
L’organo è composto da 15 giudici così selezionati: 3 componenti nominati dal Presidente della Repubblica; 3 componenti estratti a sorte da un elenco compilato dal Parlamento in seduta comune; 6 componenti estratti a sorte tra i magistrati giudicanti in possesso di specifici requisiti; 3 componenti estratti a sorte tra i magistrati requirenti in possesso di specifici requisiti. Il presidente dell’Alta Corte deve essere individuato tra i componenti nominati dal Presidente della Repubblica e quelli sorteggiati dall’elenco compilato dal Parlamento.
Si prevede la possibilità di impugnare le sentenze dell’Alta Corte dinnanzi all’Alta Corte stessa, che giudica in composizione differente rispetto al giudizio di prima istanza. I giudici dell’Alta Corte durano in carica quattro anni. L’incarico non può essere rinnovato. L’ufficio di giudice dell’Alta Corte è incompatibile con quelli di membro del Parlamento, del Parlamento europeo, di un Consiglio regionale e del Governo, con l’esercizio della professione di avvocato e con ogni altra carica e ufficio indicati dalla legge.
