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Dpcm, sul sito del Governo le Faq più frequenti: no bimbi dai nonni

Il nuovo, discusso Dpcm, il cui testo è integralmente cosultabile sul sito del Governo, ha sollevato una miriade di domande che esigono risposte chiare. Come ne caso dei mercatini di Natale, che essendo assimilati alla fiere non potranno essere allestiti. Ma non solo. Ad esempio, è fortemente sconsigliato accompagnare i propri figli dai nonni o per andarli a riprendere all’inizio o al termine della giornata di lavoro. Questo perché gli anziani sono tra le categorie più esposte al contagio da Covid. Uno spostamento ammesso in casi di emergenza. I genitori possono ad esempio accompagnare i bambini dai nonni, percorrendo il tragitto strettamente necessario per raggiungerli e recarsi sul luogo di lavoro, oppure per andare a riprendere i bambini al ritorno. Ove possibile, è assolutamente da preferire che i figli rimangano a casa con uno dei due genitori che usufruiscono di modalità di lavoro agile o di congedi.

FAQ RIGUARDANTI UTILIZZO DELLE AUTOMOBILI

Per quanto riguarda gli spostamenti in automobile, il nuovo Dpcm impone le seguenti restrizioni. la presenza del solo guidatore nella parte anteriore della vettura e di due passeggeri al massimo per ciascuna ulteriore fila di sedili posteriori, con obbligo per tutti i passeggeri di indossare la mascherina. La risposta è la stessa per tutte e tre le zone (rossa, gialla o verde). L’obbligo di indossare la mascherina può essere derogato nella sola ipotesi in cui la vettura risulti dotata di un separatore fisico (plexiglas) fra la fila anteriore e posteriore della macchina. Altrimenti è ammessa la presenza del solo guidatore nella fila anteriore e di un solo passeggero per la fila posteriore.

COME RAGGIUNGERE CASA A SECONDO DELLA ZONA IN CUI E’ UBICATA

Per quanto riguarda il raggiungimento delle proprie abitazione, in questo caso il Dpcm diffriesce tra le varie zone rossa, arancione e gialla. E’ possibile raggiungere sia la prima che la seconda casa se si trovano entrambe in un comune dell’area gialla. Se la seconda casa si trova in un comune dell’area arancione o di quella rossa, è consentito solo se dovuto alla necessità di porre rimedio a situazioni sopravvenute e imprevedibili (quali crolli, rottura di impianti idraulici e simili, effrazioni, ecc.) e comunque secondo tempistiche e modalità strettamente funzionali a sopperire a tali situazioni. E’ quanto si legge sul sito del Governo, in merito alle domande frequenti sulle misure adottate nel Dpcm del 3 novembre scorso.

MAGGIORE ELASTICITA’ DI RAGGIUNGERE CASA SE SI VERIFICANO GUASTI

Se ci si trova in zona arancione, il nuovo Dpcm consente l’accesso alla seconda sempre dalle 5 alle 22 nel proprio comune. Dalle 22 alle 5, o se si trova in un altro comune, è consentito solo se dovuto alla necessità di porre rimedio a situazioni sopravvenute e imprevedibili (quali crolli, rottura di impianti idraulici e simili, effrazioni, ecc.). E comunque secondo tempistiche e modalità strettamente funzionali a sopperire a tali situazioni. Quest’ultima disposizione vale anche nella zona rossa, dove non figurano specificazioni di orario.

SPOSTAMENTI CONCESSI SOLO PER COMPROVATE ESIGENZE LAVORATIVE E DI SALUTE

Se ci si trova nelle zone arancioni o rosse fuori dal proprio domicilio, abitazione o residenza, si potrà rientrare – per la prima volta – dopo il 6 novembre 2020. Successivamente, gli spostamenti saranno consentiti solo per motivi di comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Nell’ambito della zona gialla, il Dcpm stabilisce che chi si trova fuori dal proprio domicilio, abitazione o residenza potrà rientrare (anche se questi si trovano nella zona rossa o arancione, data la mancanza di specifiche).

IL TAR DEL LAZIO SULLA RISTORAZIONE

Con due decreti monocratici cautelari appena pubblicati, il Tar del Lazio dice ‘no’ alla sospensione urgente delle parti del Dpcm del 3 novembre scorso che ha stabilito, tra l’altro, limitazioni all’attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), nonché la sospensione di mostre e dei servizi di apertura al pubblico dei musei e di altri istituti e luoghi della cultura. Nel primo caso, a firmare il ricorso sono una serie di esercizi commerciali; nel secondo caso, unico firmatario è l’onorevole Vittorio Sgarbi. Per entrambe le richieste, il Tar ha ritenuto che allo stato “non sussistono le condizioni per disporre l’accoglimento della richiesta cautelare monocratica”.

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Redazione PL