CIRCOLARE AGENZIA ENTRATE – Hai tempo fino al 30 giugno: aggiorna subito questi dati o la stangata è 2.000€ | Nuovo martirio affitti

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L’Agenzia delle Entrate stringe i tempi: scatta l’obbligo di comunicazione per chi gestisce locazioni brevi, con multe salate in arrivo.
Da tempo l’Agenzia delle Entrate intensifica i controlli sulle locazioni brevi, una forma di affitto sempre più diffusa in Italia, soprattutto nelle grandi città e nelle mete turistiche. L’obiettivo è contrastare l’evasione fiscale e rendere più trasparenti i flussi di reddito derivanti da questo tipo di contratti, spesso gestiti in modo informale o tramite piattaforme online.
Il legislatore ha infatti stabilito una serie di regole precise per chi stipula contratti di locazione di breve durata, introducendo obblighi di comunicazione e di versamento delle imposte con modalità rigorose e tempi stringenti. Il mancato rispetto di queste norme comporta sanzioni significative, che possono arrivare fino a 2.000 euro.
Nel contesto di queste novità, molti proprietari, intermediari e gestori di immobili si trovano a dover comprendere esattamente cosa prevede la normativa e quali adempimenti siano obbligatori entro la scadenza del 30 giugno di ogni anno. Non si tratta solo di un semplice obbligo burocratico, ma di un meccanismo pensato per rendere il settore più equo e controllato.
Obblighi e sanzioni: cosa cambia per chi affitta casa per brevi periodi
La normativa distingue chiaramente il tipo di contratto di locazione breve, definito come quello che riguarda un immobile a uso abitativo con durata non superiore a 30 giorni. Sono inclusi in questa categoria anche i contratti di sublocazione e le concessioni in godimento a terzi a titolo oneroso, purché con durata uguale o inferiore a 30 giorni.
A questi contratti possono essere aggiunti servizi accessori, quali fornitura di biancheria, pulizia, utenze, connessione Wi-Fi e aria condizionata, che incidono sul canone finale. Tutto questo deve essere correttamente comunicato e dichiarato, in modo da evitare spiacevoli sorprese.
Chi deve comunicare e quali sono le modalità
L’obbligo di trasmissione dei dati riguarda in particolare gli intermediari immobiliari e i gestori di portali telematici, cioè chi mette in contatto domanda e offerta per affitti brevi. Questi soggetti devono trasmettere entro il 30 giugno dell’anno successivo i dati relativi ai contratti conclusi, pena sanzioni pecuniarie da 250 a 2.000 euro, ridotte però se la comunicazione viene effettuata entro 15 giorni dalla scadenza.
Inoltre, gli intermediari che incassano o intervengono nel pagamento dei canoni devono operare una ritenuta d’acconto del 21% su tali somme, versandola tramite modello F24 con il codice tributo “1919”. La comunicazione deve essere inviata tramite i canali Entratel o Fisconline, utilizzando i software messi a disposizione gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate. I soggetti residenti in Italia possono procedere direttamente o tramite intermediari abilitati.
Chi risiede all’estero, ma ha una stabile organizzazione in Italia, deve adempiere tramite questa. I residenti fuori dall’UE privi di stabile organizzazione devono nominare un rappresentante fiscale, altrimenti la responsabilità grava su soggetti residenti italiani appartenenti allo stesso gruppo.