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Multa - fonte newsauto - palermolive.it
La circolazione nei centri abitati la decide il Comune, le sanzioni per alcuni tipi di infrazioni sono salatissime
Nel contesto urbano, i comuni hanno un ruolo determinante nella regolamentazione della mobilità, specialmente per contenere l’inquinamento atmosferico e preservare il patrimonio culturale. Ai sensi dell’articolo di riferimento, i sindaci possono emettere ordinanze per limitare la circolazione dei veicoli, nel rispetto dei principi di proporzionalità e adeguatezza. Questa facoltà è condizionata a parametri ambientali e alla necessità di garantire comunque un livello minimo di servizio pubblico.
Chiunque non rispetti i provvedimenti di sospensione o divieto della circolazione imposti dai comuni, è soggetto a una sanzione amministrativa compresa tra 87 e 344 euro. Si tratta di una misura volta a rafforzare l’autorità locale e a scoraggiare i comportamenti che possono compromettere la qualità dell’aria e la sicurezza stradale.
In caso di circolazione con veicoli appartenenti a categorie inquinanti inferiori a quelle consentite, la sanzione è più pesante, variando tra 168 e 678 euro. Se la violazione si ripete nell’arco di due anni, si aggiunge la sospensione della patente da quindici a trenta giorni. Questo inasprimento mira a contrastare l’uso di mezzi più inquinanti nelle zone dove la qualità dell’aria è particolarmente compromessa.
Per la violazione di altri obblighi o divieti generici si applica una sanzione da 42 a 173 euro. Tuttavia, l’infrazione diventa più costosa – da 83 a 332 euro – quando riguarda la circolazione in corsie riservate, aree pedonali o zone a traffico limitato. Tali sanzioni mirano a preservare l’efficienza del trasporto pubblico e la vivibilità delle aree centrali.
Sosta vietata e superamento dei limiti temporali
Nel caso di sosta vietata protratta oltre 24 ore, la sanzione pecuniaria si rinnova per ogni ulteriore giornata di violazione. Per la sosta oltre il tempo consentito (ai sensi dell’art. 157, comma 6), le multe variano da 26 a 102 euro. Se il superamento temporale continua, la sanzione viene moltiplicata, fino a un massimo del quadruplo dell’importo iniziale.
In presenza di zone tariffate, il mancato pagamento della tariffa comporta l’applicazione della sanzione prevista per la circolazione in aree riservate, con un’aggiunta pari alla tariffa giornaliera dovuta. Questa misura si applica per ogni periodo di 24 ore in cui persiste la violazione, favorendo il recupero delle somme non versate.
Pagamenti insufficienti e criteri di tolleranza
Quando il pagamento della sosta o della tariffa è insufficiente, il legislatore prevede un sistema graduato: nessuna sanzione se la tolleranza è minima (entro il 10%), una sanzione ridotta del 50% tra il 10% e il 50%, e la sanzione piena oltre tale soglia. Anche in questi casi, è prevista una maggiorazione corrispondente all’intero importo tariffario evaso.
Infine, viene sanzionato duramente chi svolge abusivamente l’attività di parcheggiatore o guardiamacchine. Le multe partono da 769 fino a oltre 3.000 euro. In caso di recidiva o impiego di minori, scatta l’arresto da sei mesi a un anno e un’ammenda fino a 7.000 euro. È sempre prevista la confisca delle somme indebitamente percepite, a tutela dell’ordine e della legalità urbana.